domenica 20 novembre 2011

il tirocinio: questo sconosciuto...


Molte persone, quando si parla di tirocinio, non hanno le idee chiare; vale invece la pena di spendere due parole per conoscerlo un pò meglio, visto che al giorno d'oggi, quando non viene usato a sproposito, si afferma come efficace strumento formativo, e ulteriore mezzo per conoscere e farsi conoscere dalle realtà aziendali.

Innanzitutto, va sfatato un mito: non si tratta di un contratto di lavoro.

La natura non contrattuale del rapporto di tirocinio esclude un rapporto di lavoro subordinato

Lo stage è un rapporto trilaterale, regolato da una specifica convenzione, che coinvolge tre soggetti: il soggetto promotore, il tirocinante (beneficiario dell’esperienza formativa), il soggetto ospitante (l’azienda).


destinatari:
a) Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica;
b) Tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati;
c) Tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
d) Tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99;
e) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione


durata:
La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque:

- per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere a), b) e c) la durata minima è di un mese e la durata massima non deve superare i sei mesi, proroghe comprese. E’ fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i profili più elevati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere b) e c);
- per le tipologie di tirocinio indicate alle lettere d) ed e), la durata può essere elevata fino ad un massimo di 24  mesi, proroghe comprese.

trattamento economico:
La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di almeno € 400,00 mensili.
Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato, anche se neo- diplomato, neolaureato o in possesso di una qualifica professionale, nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di almeno € 400,00 mensili, il soggetto ospitante potrà accedere ad un contributo regionale pari ad €200,00 mensili, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito atto.
Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l’importo della borsa è a carico della Regione Toscana, fino ad un massimo di € 400,00.

incentivi:
La Regione incentiva l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.
Il soggetto ospitante che assume con contratto a tempo indeterminato il tirocinante tra i 18 e i 30 anni potrà accedere ad un contributo per l’assunzione (pari a 8mila euro).


rif. CARTA  DEI TIROCINI E STAGE DI QUALITA’ IN REGIONE TOSCANA

Nessun commento:

Posta un commento