Il nuovo Decreto legislativo 167/2011 recita così all'articolo 1:
L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
bello, no?
ma c'è il trucco...di fatto, al momento della stipula del contratto viene stabilita una scadenza, riguardante il periodo cosiddetto "formativo", obbligatorio per legge (l'apprendistato è difatti definito un contratto "a causa mista", proprio perchè prevede, oltre alla normali ore lavorative, anche ore di formazione obbligatorie per l'apprendista), al termine del quale entrambe le parti possono recedere dal contratto...insomma, è si a tempo indeterminato, ma solo se non viene interrotto al termine del periodo di formazione.
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (15-25 anni)
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (18-29 anni)
c) apprendistato di alta formazione e ricerca (18-29 anni)
d) apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi
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